Il Dida come gli altri dipartimenti dell’Ateneo promuove e coordina l'attività di ricerca, partecipando all’organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio e di Dottorato di ricerca.
Sono organi di ogni dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.
All’interno del Dida, sono presenti Sezioni, a cui afferiscono gruppi di insegnamenti e in Unità di ricerca, al fine di valorizzare specifiche competenze disciplinari o interdisciplinari.
La ricerca viene portata avanti anche da Centri di ricerca interuniversitari.
Il Direttore del Dipartimento rappresenta la struttura a ogni effetto di legge, ne garantisce autonomia e unità culturale e ne promuove e coordina le attività istituzionali.
La Commissione coadiuva il Direttore del Dipartimento nella predisposizione della relazione e, a tale scopo, essa redige un documento sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull’efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell’ultimo triennio, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta coadiuva il Direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento, nonché per quelle da esso delegate nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento d’Ateneo dei Dipartimenti.
La Giunta è composta: dal Direttore che la presiede; da una rappresentanza di professori e ricercatori; da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del Consiglio; da una rappresentanza degli studenti e dottorandi, nonché, se previsto dal Regolamento d’Ateneo dei Dipartimenti, degli assegnisti, scelta tra i membri del Consiglio1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
Coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;La proposta di delega di competenze alla Giunta, da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, riguarda alcuni dei compiti, che possono essere oggetto di delega, definiti dal regolamento dei Dipartimenti all'art. 13 comma 4 lettere h), n), o), p) e q) che per comodità si riportano:
La Giunta è inoltre competente in ordine:
Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, ai sensi dell’art. 26, comma 7, dello Statuto e dell’art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti. Ogni sezione, nell’ambito dell’unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, garantisce l’autonomia di ricerca dei singoli docenti aderenti. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore. Ciascuna sezione elabora, approva e sottopone tramite il Coordinatore della Sezione al Consiglio di Dipartimento e alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione una relazione sull’attività svolta dai professori e dai ricercatori afferenti e sul programma delle attività per il successivo anno accademico. Ciascuna sezione esercita inoltre la funzione di valutazione dei profili scientifici dei candidati per contratti di insegnamento.
Il Consiglio di Dipartimento delibera l'istituzione, la modifica e la soppressione di commissioni permanenti. Ciascuna commissione permanente è composta da un minimo di tre componenti del Consiglio di Dipartimento ad un massimo di otto componenti, od ad un numero superiore adeguatamente motivato nella proposta della Giunta, un componente della Giunta che assume il ruolo di Presidente.Ogni componente del Dipartimento può far parte di una sola Commissione permanente; tale norma si applica anche ai componenti della giunta.
Ultimo aggiornamento
15.01.2024